RegolamentoSez. III

Art. 49

In vigore dal 25 ott 1907
In caso di rotta o di inondazione l'ingegnere di sezione ne dà immediato avviso all'ingegnere capo, all'ispettore superiore e compartimentale, ai Comuni più esposti, al prefetto e al Ministero e si cominciano ad attuare, secondo i piani prestabiliti, i provvedimenti per circoscrivere l'inondazione e per lo scarico delle acque esondate. Il prefetto notifica il disastro e i provvedimenti che si prendono per la salvezza degli abitati e per limitare i danni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-49

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Art. 49 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo