RegolamentoSez. V

Art. 54

In vigore dal 25 ott 1907
Alle spese necessarie in occasione di piene, sia per la vigilanza delle opere idrauliche, sia per la esecuzione delle urgenti riparazioni, si provvede mediante anticipazioni all'ingegnere capo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-54

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Art. 54 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo