Art. 54
RegolamentoSez. V

Art. 54

99 / 144
In vigore dal 25 ott 1907
Alle spese necessarie in occasione di piene, sia per la vigilanza delle opere idrauliche, sia per la esecuzione delle urgenti riparazioni, si provvede mediante anticipazioni all'ingegnere capo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-54