RegolamentoSez. V

Art. 58

In vigore dal 25 ott 1907
I custodi compilano i ruoli delle guardie (Mod. n. 14) ed i conti delle spese del proprio tronco o li trasmettono in doppio originale all'ingegnere di sezione, il quale li firma e ne trasmette uno all'agente pagatore, trattenendo l'altro per corredo del riassunto delle spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 58 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo