Art. 58
RegolamentoSez. V

Art. 58

103 / 144
In vigore dal 25 ott 1907
I custodi compilano i ruoli delle guardie (Mod. n. 14) ed i conti delle spese del proprio tronco o li trasmettono in doppio originale all'ingegnere di sezione, il quale li firma e ne trasmette uno all'agente pagatore, trattenendo l'altro per corredo del riassunto delle spese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-58