Regolamento›Titolo II
Art. 62
In vigore dal 25 ott 1907
I custodi, guardiani e manovratori prestano giuramento dinanzi al prefetto o ad un suo delegato, che ne estende processo verbale e ne trasmette copia al Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-62