RegolamentoSez. I

Art. 67

In vigore dal 25 ott 1907
Chi intende concorrere deve far pervenire, entro il termine stabilito, una domanda in carta da bollo da L. 1 al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle opere idrauliche), indicando chiaramente il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio dove debbono essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) un certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano; b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, comprovante che il concorrente ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, o, se egli trovasi già in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che non ha oltrepassato il trentacinquesimo anno di età alla data del decreto che indice il concorso; c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza; d) certificato di penalità, rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita: e) la prova di avere ottemperato agli obblighi di leva; f) l'attestato originale della licenza di scuola tecnica. Coloro che si trovano già in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici sono dispensati dal produrre i documenti di cui nelle lettere a, c, d.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-67

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Art. 67 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo