Regolamento›Sez. I
Art. 71
In vigore dal 25 ott 1907
Per gli esami scritti sono assegnati tre giorni, in ciascuno dei quali i candidati svolgono i temi loro proposti in otto ore, decorrenti dal momento della comunicazione dell'ultimo tema e non computando in esse il tempo destinato al riposo.
Nel primo giorno svolgeranno i tre temi sulle materie indicato nelle lettere a, b, c, dell'.
Nel secondo giorno svolgeranno i due temi sulle materie di cui nelle lettere d, e.
Nel terzo giorno svolgeranno il tema di cui alla lettera f, con facoltà di dar prova più estesa di quella stabilita col tema stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-71