Regolamento›Sez. I
Art. 76
In vigore dal 25 ott 1907
Per esprimere il giudizio sopra ogni singolo lavoro ciascun componente della Commissione dispone dl 10 punti.
Il candidato per essere ammesso alla prova orale deve aver riportato non meno di diciotto punti in ogni tema trattato nell'esame scritto e complessivamente non meno di 108 punti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-76