RegolamentoSez. I

Art. 81

In vigore dal 25 ott 1907
Il ministro dei lavori pubblici, avuta la relazione della Commissione esaminatrice, procede, secondo la graduatoria, alla nomina di coloro che vinsero il concorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-81

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Art. 81 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo