RegolamentoSez. I

Art. 77

In vigore dal 25 ott 1907
Ultimate le votazioni sulle prove scritte, la Commissione procede al riconoscimento del nome dei candidati ammessi alle prove orali e ne comunica la lista in ordine alfabetico al Ministero. I candidati compresi nella lista sono invitati all'esame orale dal Ministero, a mezzo delle Prefetture o direttamente, pel giorno ed ora determinati dalla Commissione esaminatrice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-77

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