Regolamento›Sez. I
Art. 77
In vigore dal 25 ott 1907
Ultimate le votazioni sulle prove scritte, la Commissione procede al riconoscimento del nome dei candidati ammessi alle prove orali e ne comunica la lista in ordine alfabetico al Ministero.
I candidati compresi nella lista sono invitati all'esame orale dal Ministero, a mezzo delle Prefetture o direttamente, pel giorno ed ora determinati dalla Commissione esaminatrice.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-77