Regolamento›Sez. I
Art. 73
In vigore dal 25 ott 1907
I lavori d'esame sono stesi su carta somministrata e contrassegnata dall'ingegnere capo. Al primo foglio è attaccato, sul lembo superiore, un foglietto di carta turchina non trasparente e con orli ingommati, destinato a coprire lo spazio sul quale ogni concorrente deve scrivere il proprio nome, cognome e paternità. È vietato ai concorrenti, sotto pena di annullamento dell'esame, di apporre sui lavori qualunque altra indicazione che possa farli riconoscere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-73