RegolamentoSez. I

Art. 75

In vigore dal 25 ott 1907
Le buste contenenti i lavori dei candidati sono immediatamente chiuse in un pacco sigillato ed a cura degli ingegneri capi inviate al Ministero, appena ultimati gli esami scritti, insieme ai verbali ed alle schede originali dei temi proposti, con le relative buste. Il Ministero trasmette tutti gli atti alla Commissione esaminatrice la quale verifica sulla scorta dei verbali, la regolarità delle operazioni e delibera sul merito degli scritti di ciascun candidato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-75

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 75 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo