RegolamentoSez. I

Art. 74

In vigore dal 25 ott 1907
Gli incaricati della sorveglianza degli esami ritirano nel termine stabilito i lavori compiuti da ciascun candidato, verificando se siano state osservate le prescrizioni di cui all'articolo precedente ed appongono un bollo ad umido sulla congiuntura del foglietto colorato. Ogni lavoro è chiuso in una busta, sulla quale si nota la materia del tema, il giorno e l'ora della consegna, con la firma di chi la riceve. Di tutto quanto avviene durante il tempo dell'esame l'ingegnere capo compila processo verbale, sottoscritto da lui e dagli altri sorveglianti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-74

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Art. 74 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo