RegolamentoSez. I

Art. 79

In vigore dal 25 ott 1907
Per esprimere il giudizio sul saggio di campagna ciascun componente della Commissione dispone di dieci punti e di eguali punti dispone pel giudizio sulle risposte a voce. Il candidato per essere ammesso in graduatoria deve aver riportato non meno di diciotto punti, tanto nel saggio di campagna che nelle risposte a voce e quindi complessivamente non meno di trentasei punti. La Commissione dispone inoltre di altri dieci punti in complesso per tener conto del merito del candidato, quale risulti dai titoli prodotti, dai documenti di altri o maggiori studi compiuti oltre quelli richiesti per l'ammissione al concorso, della eventuale pratica compiuta in opere pubbliche e della maggiore ampiezza di prova data sul disegno, ai sensi dell' ultimo comma.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-79

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Art. 79 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo