RegolamentoSez. II§ 1

Art. 83

In vigore dal 25 ott 1907
Il Ministero nomina una Commissione pel personale dei custodi idraulici, la quale è chiamata, quando occorra far promozioni, a designare i custodi da promuoversi ai posti vacanti ed a dare il proprio giudizio a termini dell'. Per le promozioni essa terrà presenti gli specchi caratteristici dei custodi e qualunque altro elemento influente al suo giudizio e potrà sentire o richiedere informazioni all'ingegnere capo da cui dipende il custode della cui promozione si tratta. La Commissione è composta del direttore generale delle opere idrauliche, che la presiede, di due ispettori superiori del Genio civile, del direttore capo della divisione da cui dipende il personale subalterno idraulico, di un ingegnere capo del Genio civile e di un segretario amministrativo della divisione predetta, con funzioni di segretario. I due ispettori superiori e l'ingegnere capo durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-83

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Art. 83 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo