Regolamento›Sez. II›§ 1
Art. 82
In vigore dal 25 ott 1907
Le promozioni ai posti di custode di prima o seconda classe hanno luogo fra i custodi della classe immediatamente inferiore a quella nella quale sono posti vacanti.
Di quattro promozioni una è fatta per merito e tre per anzianità.
La promozione può essere sospesa, ritardata o non concessa, secondo i casi previsti negli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-82