RegolamentoSez. VI§ 1

Art. 135

In vigore dal 25 ott 1907
Durante il procedimento penale non si fa luogo a promozione dell'imputato, sebbene fosse stato già riconosciuto promovibile, nè a giudizio sulla sua promovibilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-135

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Art. 135 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo