RegolamentoSez. V

Art. 133

In vigore dal 25 ott 1907
Per circostanze che attenuino l'entità e l'importanza del fatto, la dispensa dal servizio può essere sostituita con la sospensione dallo stipendio e dal servizio per la durata da due a sei mesi, e la destituzione può essere sostituita con la dispensa dal servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-133

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