RegolamentoSez. IV

Art. 129

In vigore dal 25 ott 1907
Il guardiano, od il manovratore colpevole di insubordinazione verso l'ispettore compartimentale o di trasgressione agli ordini dal medesimo direttamente impartiti, viene deferito al giudizio di altro ispettore superiore, delegato dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-129

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Art. 129 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo