Regolamento›Sez. V
Art. 130
In vigore dal 25 ott 1907
Il Ministero punisce i custodi idraulici:
1° con la sospensione dallo stipendio e dal servizio fino ad un mese per insubordinazione verso l'ispettore o per trasgressione agli ordini del medesimo direttamente impartiti;
2° con la sospensione dallo stipendio o dal servizio fino a due mesi:
a) per recidiva nel fatto di cui al precedente n. 1;
b) per recidiva nei fatti di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-130