RegolamentoSez. V

Art. 130

In vigore dal 25 ott 1907
Il Ministero punisce i custodi idraulici: 1° con la sospensione dallo stipendio e dal servizio fino ad un mese per insubordinazione verso l'ispettore o per trasgressione agli ordini del medesimo direttamente impartiti; 2° con la sospensione dallo stipendio o dal servizio fino a due mesi: a) per recidiva nel fatto di cui al precedente n. 1; b) per recidiva nei fatti di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-130

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