RegolamentoSez. IV

Art. 126

In vigore dal 25 ott 1907
Appartiene agli ispettori giudicare della recidiva nei fatti di cui al precedente , se commessa dai guardiani idraulici, e sarà in questo caso applicata la sospensione dal salario e dal servizio fino ad un mese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-126

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Art. 126 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo