Art. 126
RegolamentoSez. IV

Art. 126

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In vigore dal 25 ott 1907
Appartiene agli ispettori giudicare della recidiva nei fatti di cui al precedente , se commessa dai guardiani idraulici, e sarà in questo caso applicata la sospensione dal salario e dal servizio fino ad un mese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-126