Regolamento›Sez. IV
Art. 124
In vigore dal 25 ott 1907
Compete agli ispettori superiori il giudizio sui custodi e guardiani idraulici colpevoli dei seguenti fatti:
1° recidiva nelle mancanze indicate nell';
2° insubordinazione verso l'ingegnere capo e trasgressione agli ordini del medesimo direttamente impartiti;
3° ubbriachezza in tempo di servizio ordinario, di sorveglianza dei lavori o di piena;
4° arbitraria assenza dalla residenza per oltre cinque giorni
5° accettazione ed esecuzione degli incarichi di cui al n. 6 dell', contro il rifiuto del permesso richiesto;
6° eccitamento all' insubordinazione;
7° accettazione di mance, doni od altri benefici per cause di servizio, senza danno dell'Amministrazione;
8° inadempimento colposo di qualsiasi dovere di servizio, con danno effettivo del servizio;
9° condotta irregolare verso le autorità o la popolazione del luogo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-124