RegolamentoSez. IV

Art. 124

In vigore dal 25 ott 1907
Compete agli ispettori superiori il giudizio sui custodi e guardiani idraulici colpevoli dei seguenti fatti: 1° recidiva nelle mancanze indicate nell'; 2° insubordinazione verso l'ingegnere capo e trasgressione agli ordini del medesimo direttamente impartiti; 3° ubbriachezza in tempo di servizio ordinario, di sorveglianza dei lavori o di piena; 4° arbitraria assenza dalla residenza per oltre cinque giorni 5° accettazione ed esecuzione degli incarichi di cui al n. 6 dell', contro il rifiuto del permesso richiesto; 6° eccitamento all' insubordinazione; 7° accettazione di mance, doni od altri benefici per cause di servizio, senza danno dell'Amministrazione; 8° inadempimento colposo di qualsiasi dovere di servizio, con danno effettivo del servizio; 9° condotta irregolare verso le autorità o la popolazione del luogo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-124

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