RegolamentoSez. V

Art. 131

In vigore dal 25 ott 1907
Il Ministero decreta la dispensa dal servizio dei custodi idraulici per le seguenti cause: 1° recidiva nei fatti pei quali fu dal Ministero inflitta la sospensione dallo stipendio e dal servizio; 2° arbitraria assenza di oltre un mese; 3° persistenza nella esecuzione degli incarichi di cui al n. 6 dell', nonostante le punizioni inflitte per tale mancanza; 4° partecipazione ad associazioni o riunioni proibite dalla legge o dalle autorità; 5° manifestazione pubblica di opinioni ostili alla Monarchia costituzionale o all'unità della patria; 6° offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale od alle Camere legislative.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-131

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