Regolamento›Sez. V
Art. 131
In vigore dal 25 ott 1907
Il Ministero decreta la dispensa dal servizio dei custodi idraulici per le seguenti cause:
1° recidiva nei fatti pei quali fu dal Ministero inflitta la sospensione dallo stipendio e dal servizio;
2° arbitraria assenza di oltre un mese;
3° persistenza nella esecuzione degli incarichi di cui al n. 6 dell', nonostante le punizioni inflitte per tale mancanza;
4° partecipazione ad associazioni o riunioni proibite dalla legge o dalle autorità;
5° manifestazione pubblica di opinioni ostili alla Monarchia costituzionale o all'unità della patria;
6° offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale od alle Camere legislative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-131