Regolamento›Sez. VI›§ 1
Art. 136
In vigore dal 25 ott 1907
Qualora l'agente venga prosciolto dall'imputazione o assolto dall'accusa, la sospensione si ritiene come non avvenuta.
Il Ministero può tuttavia privare, per punizione disciplinare, il manovratore e l'osservatore idrometrico di tutto o di parte degli assegni non percepiti durante la sospensione e può escludere il custode od il guardiano dalla promozione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-136