Regolamento›§ 3
Art. 141
In vigore dal 25 ott 1907
Qualunque punizione disciplinare, principale od accessoria, a condanne penali, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici e viene annotata:
a) pei custodi idraulici nei quadri caratteristici;
b) pei guardiani, manovratori ed osservatori nel rispettivo fascicolo.
A tale effetto gli ingegneri capi e gli ispettori superiori debbono dar subito notizia al Ministero delle punizioni inflitte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-141