Art. 141
Regolamento§ 3

Art. 141

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In vigore dal 25 ott 1907
Qualunque punizione disciplinare, principale od accessoria, a condanne penali, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici e viene annotata: a) pei custodi idraulici nei quadri caratteristici; b) pei guardiani, manovratori ed osservatori nel rispettivo fascicolo. A tale effetto gli ingegneri capi e gli ispettori superiori debbono dar subito notizia al Ministero delle punizioni inflitte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-141