RegolamentoSez. VII

Art. 144

In vigore dal 25 ott 1907
Contro i provvedimenti disciplinari adottati dagli ingegneri capi è ammesso il ricorso gerarchico all'ispettore superiore competente, e contro i provvedimenti degli ispettori al Ministero che provvede definitivamente. Il termine per ricorrere è di trenta giorni. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici E. GIANTURCO. Il ministro segretario di Stato pel tesoro CARCANO
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-144

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