RegolamentoSez. VI§ 1

Art. 134

In vigore dal 25 ott 1907
Qualunque agente idraulico imputato di delitto può essere sospeso dal servizio e dal relativo assegno (stipendio, salario o mercede). Viene sempre sospeso se perseguito da mandato di cattura. Se l'imputato è custode o guardiano idraulico, il Ministero ha facoltà di accordare all'imputato stesso od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio o salario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-134

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