Regolamento›Sez. VI›§ 1
Art. 134
In vigore dal 25 ott 1907
Qualunque agente idraulico imputato di delitto può essere sospeso dal servizio e dal relativo assegno (stipendio, salario o mercede).
Viene sempre sospeso se perseguito da mandato di cattura.
Se l'imputato è custode o guardiano idraulico, il Ministero ha facoltà di accordare all'imputato stesso od alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio o salario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-134