Art. 129
RegolamentoSez. IV

Art. 129

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In vigore dal 25 ott 1907
Il guardiano, od il manovratore colpevole di insubordinazione verso l'ispettore compartimentale o di trasgressione agli ordini dal medesimo direttamente impartiti, viene deferito al giudizio di altro ispettore superiore, delegato dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-129