Regolamento›§ 2
Art. 85
In vigore dal 25 ott 1907
Ai sensi dell' del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Genio civile in data 3 settembre 1906, n. 522, un decimo dei posti vacanti di aiutante di 3ª classe del Genio civile è riservato ai custodi idraulici, i quali:
1° abbiano i titoli di studio prescritti dalle vigenti norme per l'ammissione al concorso per aiutante di 3ª classe del Genio civile;
2° abbiano prestato servizio come custodi almeno per un quinquennio;
3° non abbiano oltrepassato il 40° anno di età.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-85