Regolamento›§ 2
Art. 89
In vigore dal 25 ott 1907
Per i semplici depositi viene corrisposta al custode un'indennità annua non superiore a L. 40, la quale tuttavia può essere aumentata sino al limite massimo di L. 100 nel solo caso che il custode debba conservare gli oggetti del deposito in una stanza del suo alloggio, quando non gli è provvisto dall'Amministrazione.
L'assegnazione dell'indennità è fatta dietro proposta motivata dell'ingegnere capo
Senza diritto a compenso i custodi sono obbligati a tenere presso di sè piccoli attrezzi, materiali e strumenti necessari per studi e rilievi di campagna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-89