Regolamento›§ 4
Art. 91
In vigore dal 25 ott 1907
Pel servizio di piena competono ai custodi le seguenti indennità:
1° L. 3 per ogni giorno;
2° L. 4 per ogni notte.
3° indennità giornaliera e L. 0.50 per ogni ora di servizio notturno, quando il servizio stesso si compia di giorno e di notte.
In quest'ultimo caso però il cumulo dell'indennità giornaliera e notturna non potrà superare le L. 7 e dovrà ridursi a L. 5 quando il servizio si prolunghi in modo continuo oltre i sette giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-91