Regolamento›§ 3
Art. 90
In vigore dal 25 ott 1907
Il custode destinato alla vigilanza di lavori, alla cooperazione in rilievi o ad altra prestazione di campagna, ha diritto all'indennità giornaliera di L. 3.
Il custode chiamato a cooperare per oltre 15 giorni a lavori nell'ufficio del Genio civile da cui dipende ha diritto all'indennità giornaliera di L. 2 quando la residenza del custode è stabilita nella medesima città in cui ha sede l'ufficio. In caso diverso l'indennità giornaliera sarà di L. 3 pel primo mese e di L. 2 pei mesi successivi.
La cooperazione di custodi a lavori negli uffici del Genio civile deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-90