Regolamento§ 3

Art. 90

In vigore dal 25 ott 1907
Il custode destinato alla vigilanza di lavori, alla cooperazione in rilievi o ad altra prestazione di campagna, ha diritto all'indennità giornaliera di L. 3. Il custode chiamato a cooperare per oltre 15 giorni a lavori nell'ufficio del Genio civile da cui dipende ha diritto all'indennità giornaliera di L. 2 quando la residenza del custode è stabilita nella medesima città in cui ha sede l'ufficio. In caso diverso l'indennità giornaliera sarà di L. 3 pel primo mese e di L. 2 pei mesi successivi. La cooperazione di custodi a lavori negli uffici del Genio civile deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-90

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Art. 90 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo