Regolamento›Sez. III›§ 1
Art. 87
In vigore dal 25 ott 1907
Quando non sia possibile destinare il magazzino idraulico od altro fabbricato demaniale all'alloggio del custode e della sua famiglia, al custode verrà corrisposta un'indennità di L. 300, con l'obbligo di dimora nel tronco assegnato, in località autorizzata dall'ingegnere capo.
Il custode che ha l'alloggio in un fabbricato fornito dall'Amministrazione non può tenere presso di sè persone estranee alla sua famiglia.
In ogni caso è vietato ai custodi di tenere nel proprio alloggio spaccio o vendita di qualsiasi genere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-87