Regolamento§ 2

Art. 88

In vigore dal 25 ott 1907
Per la responsabilità che assumono, ai custodi consegnatari di magazzini idraulici viene corrisposta una indennità annua di L. 300 se il magazzino è di lª classe, di L. 200 se è di 2ª e di L. 100 se è di 3ª.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-88

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Art. 88 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo