Regolamento›§ 6
Art. 93
In vigore dal 25 ott 1907
Il custode mandato dal Ministero a prestare temporaneamente servizio alla dipendenza di un ufficio del Genio civile diverso da quello da cui dipende, avrà un'indennità di L. 2 al giorno, oltre quelle che gli competono a norma degli articoli precedenti, pei servizi in essi contemplati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-93