Regolamento›Capo II›Sez. I
Art. 97
In vigore dal 25 ott 1907
I guardiani e manovratori idraulici e gli osservatori idrometrici ed udometrici vengono nominati dagli ingegneri capi tra persone di riconosciuta attitudine e che sappiano leggere e scrivere.
Per la nomina dei guardiani e manovratori idraulici si richiede:
l° la domanda scritta di pugno dell'aspirante e diretta all'ingegnere capo dell'ufficio alla cui dipendenza desidera di essere assunto in servizio;
2° certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica;
3° certificato giudiziario di immunità penale;
4° certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza;
5° atto di nascita da cui risulti che l'aspirante ha l'età non minore di 21 anno, nè maggiore di 30.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-97