RegolamentoCapo IISez. I

Art. 97

In vigore dal 25 ott 1907
I guardiani e manovratori idraulici e gli osservatori idrometrici ed udometrici vengono nominati dagli ingegneri capi tra persone di riconosciuta attitudine e che sappiano leggere e scrivere. Per la nomina dei guardiani e manovratori idraulici si richiede: l° la domanda scritta di pugno dell'aspirante e diretta all'ingegnere capo dell'ufficio alla cui dipendenza desidera di essere assunto in servizio; 2° certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica; 3° certificato giudiziario di immunità penale; 4° certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza; 5° atto di nascita da cui risulti che l'aspirante ha l'età non minore di 21 anno, nè maggiore di 30.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-97

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Art. 97 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo