Regolamento§ 7

Art. 94

In vigore dal 25 ott 1907
Quando il custode debba, per ragioni di servizio, trasferirsi a distanza maggiore di sei chilometri dalla propria residenza, gli verrà corrisposta un'indennità di L. 0.20 per ogni chilometro, a partire dalla residenza. L'indennità chilometrica si applica tanto per l'andata quanto per il ritorno. Nei viaggi sulle ferrovie, tramvie e piroscafi spetta ai custodi, in luogo dell'indennità chilometrica, il rimborso del prezzo di un biglietto di 2ª classe, aumentato del decimo del prezzo stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-94

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Art. 94 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo