Regolamento›§ 7
Art. 94
In vigore dal 25 ott 1907
Quando il custode debba, per ragioni di servizio, trasferirsi a distanza maggiore di sei chilometri dalla propria residenza, gli verrà corrisposta un'indennità di L. 0.20 per ogni chilometro, a partire dalla residenza.
L'indennità chilometrica si applica tanto per l'andata quanto per il ritorno.
Nei viaggi sulle ferrovie, tramvie e piroscafi spetta ai custodi, in luogo dell'indennità chilometrica, il rimborso del prezzo di un biglietto di 2ª classe, aumentato del decimo del prezzo stesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-94