Regolamento§ 7

Art. 95

In vigore dal 25 ott 1907
Per le specifiche delle indennità di cui agli articoli precedenti deve essere usato il modulo n. 18.
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Art. 95 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo