RegolamentoSez. I

Art. 68

In vigore dal 25 ott 1907
Il Ministero decide sulle domande definitivamente e comunica ai concorrenti se le rispettive domande furono ammesse o respinte, indicando a ciascuno degli ammessi l'ufficio del genio civile al quale dovrà presentarsi per incominciare nel giorno stabilito col decreto di concorso le prove scritte. In pari tempo trasmette agli ingegneri capi l'elenco dei concorrenti assegnati, per sostenere le prove scritte, ai rispettivi uffici del Genio civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo