Regolamento›Sez. V
Art. 59
In vigore dal 25 ott 1907
L'agente pagatore, ricevuti i ruoli e conti di cui all'articolo precedente, deve effettuarne il pagamento nei giorni e luoghi prescritti e presentarne il rendiconto all'ingegnere capo.
I modelli a stampa per tali rendiconti sono forniti agli agenti dagli uffici del Genio civile (Modelli 14, 15 e 16).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-59