Art. 59
RegolamentoSez. V

Art. 59

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In vigore dal 25 ott 1907
L'agente pagatore, ricevuti i ruoli e conti di cui all'articolo precedente, deve effettuarne il pagamento nei giorni e luoghi prescritti e presentarne il rendiconto all'ingegnere capo. I modelli a stampa per tali rendiconti sono forniti agli agenti dagli uffici del Genio civile (Modelli 14, 15 e 16).
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-59