Regolamento›Titolo II
Art. 61
In vigore dal 25 ott 1907
Fanno parte del personale subalterno idraulico:
l° i custodi idraulici;
2° i guardiani idraulici;
3º i manovratori dei manufatti esistenti in opere di 1ª e 2ª categoria;
4° gli osservatori idrometrici ed udometrici.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-61