RegolamentoTitolo II

Art. 61

In vigore dal 25 ott 1907
Fanno parte del personale subalterno idraulico: l° i custodi idraulici; 2° i guardiani idraulici; 3º i manovratori dei manufatti esistenti in opere di 1ª e 2ª categoria; 4° gli osservatori idrometrici ed udometrici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-61

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Art. 61 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo