RegolamentoSez. IV

Art. 53

In vigore dal 25 ott 1907
Con la scorta degli elementi di cui all'articolo precedente l'ingegnere di sezione compila uno stato comparativo idrometrico della piena e lo comunica all'ingegnere capo, insieme ad un rapporto sulla piena stessa, corredato del rilievo altimetrico dei paletti indicanti il colmo. Di ogni piena di qualche importanza l'ingegnere capo compila un rapporto generale, da trasmettersi al Ministero, unitamente allo stato comparativo idrometrico (Mod. n. 11). Nel rapporto deve essere indicata la spesa occasionata della pena.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-53

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