RegolamentoSez. III

Art. 48

In vigore dal 25 ott 1907
Ove il pericolo incalzi e non sia bastevole il personale tecnico governativo, l'ingegnere capo può richiedere personale dai più vicini uffici del Genio civile, dallo Ufficio tecnico provinciale ed anche, in casi estremi, adibire ingegneri consorziali, comunali e privati. Del pericolo devono sempre essere informate le autorità locali, l'ispettore superiore compartimentale, il prefetto ed il Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-48

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Art. 48 Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. — Testo vigente | Portale Normativo