Art. 34
RegolamentoCapo VISez. I

Art. 34

71 / 144
In vigore dal 25 ott 1907
Pel servizio di piena vengono adibiti: 1° un presidio di guardie addette alla vigilanza degli argini ed ai servizi accessori; 2° i lavoratori necessari per eseguire prontamente le riparazioni o di lavori di difesa eventualmente occorrenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-34