Regolamento›Capo VI›Sez. I
Art. 37
74 / 144In vigore dal 25 ott 1907
In ogni tronco d'argine è fissato un determinato numero di appostamenti, ove si riuniscono drappelli d'uomini comandati da un capo-posto.
Gli ingegneri capi determinano preventivamente:
a) le località degli appostamenti;
b) il numero d'uomini che ordinariamente è da impiegarsi in ogni appostamento;
c) la quantità e la qualità del combustibile da somministrarsi, secondo la stagione, a ciascun appostamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-37