Art. 123
RegolamentoSez. III

Art. 123

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In vigore dal 25 ott 1907
Compete infine agli ingegneri capi pronunziare il licenziamento dei manovratori, eccettuati i casi degli : a) per recidiva nelle mancanze per le quali fu inflitta l'ammenda da dieci lire a venti; b) per le mancanze più gravi previste dal presente regolamento. Il licenziamento può essere sostituito, per circostanze che attenuino l'entità e l'importanza del fatto, con la sospensione dalla mercede per mesi tre. È pure in facoltà dell'ingegnere capo il licenziare gli osservatori idrometrici ed udometrici, ove non soddisfino agli obblighi assunti o diano luogo a lamentanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-30;667#art-r-123